Organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile. Chiarimenti su “Misure urgenti di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”.
Il Dipartimento della Protezione Civile, con
circolare DPC/CG/ 0018461 in data 10/3/2009, ha fornito chiarimenti in ordine ai limiti di competenza delle organizzazioni di volontariato di protezione civile riferiti all'applicazione dell'art. 6, comma 3 e seguenti, del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, secondo il quale "
i Sindaci, previa intesa con il Prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale".
Il Dipartimento ha più volte affermato il principio che l’azione del volontariato di protezione civile debba trovare il suo presupposto e la sua ragion d’essere, ma anche il suo limite, proprio nelle finalità chiaramente espresse dalla legge, e cioè nello svolgimento di attività «volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l’emergenza connessa agli eventi» (art. 3, comma 1, della legge n. 225/92).
Organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile. Chiarimenti su “Misure urgenti di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”.
Il Dipartimento della Protezione Civile, con
circolare DPC/CG/ 0018461 in data 10/3/2009, ha fornito chiarimenti in ordine ai limiti di competenza delle organizzazioni di volontariato di protezione civile riferiti all'applicazione dell'art. 6, comma 3 e seguenti, del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, secondo il quale "
i Sindaci, previa intesa con il Prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale".
Il Dipartimento ha più volte affermato il principio che l’azione del volontariato di protezione civile debba trovare il suo presupposto e la sua ragion d’essere, ma anche il suo limite, proprio nelle finalità chiaramente espresse dalla legge, e cioè nello svolgimento di attività «volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l’emergenza connessa agli eventi» (art. 3, comma 1, della legge n. 225/92).